CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Premesse
I presenti termini e condizioni regolano le Condizioni Generali di vendita dei proditti descritti nelle schede tecniche allegate, erogati dalla Società Agroplast S.r.l., con sede legale in Via Casa Punta 4/A, 37069, Villafranca di Verona, P.Iva 03380210231.
Il presente contratto si articola in “Condizioni Generali”, come di seguito esposte e “Allegati Tecnici”, nei quali sono indicate le informazioni tecniche dei prodotti, suddivisi per macrocategorie.
I termini con lettera maiuscola utilizzati nelle presenti Condizioni di vendita devono intendersi secondo il significato stabilito di seguito nella sezione “Definizioni” del presente documento.
Le “Condizioni Generali”, insieme agli “Allegati Tecnici”, rappresentano il contratto per la fornitura di servizi tra Fornitore e Acquirente, come sotto identificati. Nessun’altra condizione o nessun altro termine potrà applicarsi al presente contratto o all’interpretazione dello stesso.
Definizioni
Accettazione: La conferma scritta, inviata dal Fornitore all'Acquirente, che sancisce la conclusione del Contratto.
Acquirente: La persona fisica o giuridica che acquista i Prodotti dal Fornitore, accettando le presenti CGV.
Allegati Tecnici: La documentazione tecnica allegata alle presenti CGV che specifica in dettaglio le caratteristiche, le modalità di conservazione, l'uso e la manutenzione dei Prodotti per macrocategorie.
CGV: Le presenti Condizioni Generali di Vendita, ivi inclusi gli Allegati Tecnici.
Contratto: L'accordo vincolante tra le Parti costituito dall'Ordine dell'Acquirente e dalla relativa Accettazione scritta del Fornitore, disciplinato dalle presenti CGV.
EXW (Ex Works – Franco Fabbrica) (Incoterms 2020): Indica che la consegna dei Prodotti è considerata effettuata dal Fornitore e il rischio è trasferito all'Acquirente nel momento in cui i Prodotti sono messi a disposizione dell'Acquirente (o del suo vettore) presso i locali del Fornitore, non caricati su alcun mezzo di trasporto e non sdoganati all'esportazione.
Fornitore: L'azienda Agroplast S.r.l., P.Iva 03380210231, con sede legale in Via Casa Punta 4/A, 37069, Villafranca di Verona, che produce e commercializza i Prodotti disciplinati dal presente Contratto.
Forza Maggiore: Qualsiasi evento straordinario e imprevedibile, non imputabile al Fornitore (es. scioperi, calamità naturali, provvedimenti di pubblica sicurezza), che impedisce o ritarda l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Incoterms: I termini commerciali internazionali (International Commercial Terms) stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC) nella versione in vigore al momento della conclusione del Contratto, utilizzati per definire la ripartizione dei costi e dei rischi di trasporto.
Ordine: La richiesta di acquisto dei Prodotti formulata dall'Acquirente al Fornitore.
Parti: Il Fornitore e l'Acquirente congiuntamente.
Prezzo: Il corrispettivo dovuto dall'Acquirente al Fornitore per l'acquisto dei Prodotti, al netto di IVA e costi accessori.
Prodotti: Gli articoli in plastica per l'agricoltura, inclusi tubazioni, film, teloni, cassette e contenitori, oggetto della fornitura e meglio descritti nell'Ordine.
1.Ambito di Applicazione
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito "CGV") disciplinano tutti i rapporti commerciali di vendita di prodotti tra Agroplast S.r.l., con sede legale in Raldon di San Giovanni Lupatoto, Verona, Italia (di seguito "Venditore"), e il cliente acquirente (di seguito "Acquirente").
1.2. L'accettazione dell'ordine da parte dell'Acquirente comporta la piena e incondizionata accettazione delle presenti CGV, che prevalgono su eventuali condizioni generali di acquisto dell'Acquirente, salvo deroga espressa e concordata per iscritto con il Fornitore.
2.Formazione e Accettazione del Contratto
2.1. Le offerte e i preventivi del Fornitore non sono da considerarsi vincolanti per lo stesso e hanno validità limitata nel tempo, come specificato nell'offerta stessa.
2.2. Il Contratto si intende perfezionato esclusivamente nel momento in cui il Fornitore invia all'Acquirente la conferma scritta dell'Ordine (per mezzo posta, fax o e-mail) ovvero, in assenza di conferma scritta, con l'inizio dell'esecuzione della fornitura da parte del Fornitore. L'Acquirente rinuncia espressamente a contestare la validità del Contratto qualora non abbia ricevuto la Conferma d'Ordine ma il Fornitore abbia dato inizio all'esecuzione della fornitura.
2.3. Eventuali modifiche o integrazioni dell'Ordine successive all'accettazione saranno valide solo se accettate per iscritto dal Fornitore.
3.Formation and Acceptance of the Contract
3.1. I dati, le illustrazioni, i pesi e le dimensioni contenuti nei cataloghi, listini prezzi, schede tecniche e documentazione commerciale del Fornitore hanno valore puramente indicativo e non vincolante, se non richiamati espressamente nell'Ordine e nella relativa conferma.
3.2 Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi alla normativa tecnica e legale italiana vigente al momento della fornitura e alle specifiche tecniche descritte negli Allegati Tecnici.
3.3. L'Acquirente è responsabile della correttezza dei dati tecnici e delle specifiche fornite al Fornitore per la produzione o la personalizzazione dei Prodotti.
3.4. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti ordinati sono idonei all'uso a cui sono destinati e che l'Acquirente ha preso visione e accetta gli obblighi di conservazione, utilizzo e manutenzione riportati negli Allegati Tecnici delle presenti CGV.
4.Proprietà Industriale e Intellettuale
4.1. Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Prodotti, ai disegni, agli schemi, ai prototipi, al know-how e alla documentazione tecnica rimangono di esclusiva proprietà del Fornitore, anche qualora tali elementi siano stati realizzati su specifica richiesta dell'Acquirente.
4.2 Qualora il Fornitore sviluppi opere specifiche su commissione dell'Acqurente e il relativo corrispettivo copra integralmente i costi di sviluppo, i diritti di proprietà intellettuale su tali opere saranno ceduti all'Acquirente al momento del saldo finale del corrispettivo. La cessione dei diritti avverrà con la massima estensione consentita dalla legge italiana e sarà limitata all'opera specifica, senza includere gli elementi riutilizzabili del Fornitore.
4.3. L'Acquirente si impegna a non copiare, riprodurre o divulgare a terzi, in tutto o in parte, tali informazioni e documentazioni senza la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore.
4.4. Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono conformi alla normativa vigente in materia di brevetti e non violano diritti di terzi. In caso di contestazione, la responsabilità del Fornitore sarà limitata a quanto previsto dall'art. 12.
4.5 Il Fornitore garantisce di tenere indenne l'Acquirente da ogni responsabilità derivante da rivendicazioni di terzi relative a contraffazioni o violazioni di diritti di proprietà industriale sui Prodotti forniti. Tale manleva è condizionata alla tempestiva notifica scritta da parte dell'Acquirente al Fornitore della rivendicazione, affinché quest'ultimo possa assumere un’idonea difesa legale.
4.6 La garanzia di cui all’art. 4.5 viene espressamente esclusa nel caso in cui la rivendicazione di terzi derivi da un prodotto realizzato su specifiche, disegni o istruzioni fornite direttamente dall'Acquirente. In tal caso, l'Acquirente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni costo, spesa, o danno.
5.Prezzi e Fatturazione
5.1. I prezzi dei Prodotti sono quelli indicati nel listino prezzi del Fornitore in vigore alla data dell'accettazione dell'Ordine, salvo diversa pattuizione scritta.
5.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare il Prezzo pattuito, anche successivamente alla Conferma d'Ordine, qualora l'aumento dei costi delle materie prime, dei trasporti o dell'energia subisca una variazione, superiore al 10 (dieci)% del prezzo totale dell'Ordine, tra la data della Conferma dell’ordine e la data di esecuzione della fornitura.
5.3 Nel caso indicato dall’art. 5.2, il Fornitore ne darà tempestivamente comunicazione scritta all'Acquirente. L'Acquirente avrà la facoltà di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della variazione. Decorso tale termine senza recesso, la variazione di Prezzo si intenderà accettata.
5.4. Salvo diversa indicazione, i prezzi si intendono EXW (Franco Fabbrica) presso la sede del Fornitore, al netto di IVA, spese di imballaggio, trasporto, dazi e qualsiasi altra imposta o onere.
5.5. Il Fornitore emetterà regolare fattura alla data di spedizione dei Prodotti.
6.Termini e Modalità di Pagamento
6.1. I pagamenti dovranno essere eseguiti dall'Acquirente entro i termini e con le modalità indicate in fattura.
6.2. In caso di mancato o ritardato pagamento, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore, ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, gli interessi moratori dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo effettivo, oltre al risarcimento del maggiore danno.
6.3. Il mancato pagamento anche di una sola fattura, ovvero il mancato rispetto dei termini concordati, conferisce al Fornitore la facoltà di sospendere l'esecuzione di ulteriori ordini e/o di risolvere i contratti in corso.
7.Riserva di Proprietà
7.1. La proprietà dei Prodotti forniti rimane in capo al Fornitore, ai sensi dell'art. 1523 c.c., fino alla data in cui l'Acquirente abbia integralmente adempiuto a tutti gli obblighi di pagamento.
7.2. L'Acquirente è tenuto a custodire i Prodotti coperti da riserva di proprietà con la dovuta diligenza e ad informare immediatamente il Fornitore in caso di pignoramento, sequestro o altra procedura esecutiva o concorsuale promossa da terzi nei propri confronti.
8.Consegna e Trasferimento del Rischio
8.1. La consegna si perfeziona con la messa a disposizione dei Prodotti all'Acquirente presso il magazzino del Fornitore (EXW), o con la consegna dei Prodotti al primo vettore.
8.2. Qualora il Fornitore si impegni ad organizzare il trasporto, esso agisce quale mero mandatario dell'Acquirente. Nel caso di ordini con un valore superiore a € 10.000,00 (diecimila), tutti i costi e i rischi relativi al trasporto, inclusa la perdita o il danneggiamento, passano all'Acquirente al momento della consegna al primo vettore.
8.3. Al momento del ricevimento della merce, l'Acquirente ha l'onere di verificarne l'integrità dell'imballo e la conformità quantitativa e, in caso di vizi apparenti, apporre riserve precise sul documento di trasporto, a pena di decadenza.
8.4 Qualora l'Acquirente non sia in regola con i Pagamenti relativi all'Ordine in corso o a precedenti forniture, il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'esecuzione dei termini di Consegna e di trattenere i Prodotti fino alla completa corresponsione delle somme dovute, senza che l'Acquirente possa sollevare eccezioni o richieste di risarcimento danni.
8.5 Se, per cause non imputabili al Fornitore, l'Acquirente o il vettore designato non ritirano i Prodotti alla data comunicata di disponibilità delle merci, il Fornitore avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di procedere allo stoccaggio. In tal caso:
a) Il rischio di perdita o danneggiamento si trasferisce all'Acquirente a partire dalla data di comunicazione;
b) Le spese di magazzinaggio e assicurazione saranno interamente a carico e rischio dell'Acquirente;
c) La fattura sarà emessa alla data di comunicazione, rendendo il Prezzo immediatamente esigibile.
9.Termini di Consegna e Ritardi Giustificabili
9.1. I termini di consegna, anche se indicati come perentori, si intendono meramente indicativi e non essenziali.
9.2. Il Fornitore non è responsabile per l'inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali causato da eventi di Forza maggiore o da qualsiasi altro evento al di fuori del suo ragionevole controllo. In questi casi, il Fornitore si impegna a dare comunicazione scritta tempestiva all’Acquirente, nonché ad adoperarsi, con ragionevole diligenza, per mitigare gli effetti dell'evento e ripristinare l'adempimento nel più breve tempo possibile.
9.3. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, i termini di consegna saranno automaticamente prorogati per un periodo pari alla durata dell'evento stesso.
10.Reso dei Prodotti (Non Difettosi)
10.1. Il reso di Prodotti non difettosi e correttamente forniti è accettato solo previa autorizzazione scritta del Fornitore e a condizione che i Prodotti siano integri, nell'imballo originale e non siano personalizzati.
10.2. Qualsiasi costo relativo al trasporto del reso non autorizzato è a carico esclusivo dell'Acquirente.
11.Esportazione
11.1. In caso di vendita e spedizione presso paesi extra-UE, l'Acquirente è l'unico responsabile dell'ottenimento di eventuali licenze o autorizzazioni necessarie per l'importazione, la riesportazione e l'uso dei Prodotti.
11.2. L'Acquirente si impegna a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controllo delle esportazioni, in particolare quelli relativi all'origine e alla destinazione finale dei Prodotti.
12.Garanzia per Vizi e Conformità
12.1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi di materiale e di fabbricazione per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di consegna, fatta eccezione per i prodotti con un periodo di deperimento inferiore a tale termine.
12.2. La garanzia è espressamente esclusa per:
a) Vizi derivanti da un uso improprio, negligenza, o dall'inosservanza delle istruzioni d'uso e degli obblighi di conservazione specificati negli Allegati Tecnici;
b) Normale usura, manomissioni o modifiche apportate dall'Acquirente o da terzi;
c) Il verificarsi di condizioni climatiche diffuse e inidonee al corretto mantenimento delle qualità strutturali del prodotto.
12.3 Qualora, a seguito di verifica tecnica, i difetti o i vizi denunciati non risultino ascrivibili a responsabilità del Fornitore, ma derivino da cause esterne (es. uso improprio, cattiva conservazione), tutte le spese di verifica, riparazione e/o sostituzione saranno interamente addebitate all'Acquirente.
13.Reclami e Denuncia dei Vizi
13.1. L'Acquirente decade dalla garanzia se non denuncia al Fornitore i vizi palesi entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della merce. Per i vizi occulti, la denuncia deve pervenire entro 7 (sette) giorni dalla loro scoperta, e comunque entro il termine di garanzia di 6 (sei) mesi.
13.2. Il reclamo deve essere formulato per iscritto, descrivendo dettagliatamente il vizio riscontrato, e dovrà essere corredato da documentazione fotografica e prova dell'inosservanza dei termini di conservazione, se rilevante.
14.Responsabilità e Rimedi
14.1 In seguito a regolare reclamo riconosciuto fondato dal Fornitore, l'obbligazione del Fornitore sarà limitata, a sua esclusiva discrezione, alla sostituzione del Prodotto difettoso oppure all'emissione di una nota di credito di importo pari al Prezzo del Prodotto non conforme.
14.2. La responsabilità del Fornitore è strettamente limitata al valore del Prodotto difettoso e, in ogni caso, è esclusa per danni indiretti, perdita di profitto o di opportunità, o qualsiasi altro danno derivante dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare i Prodotti da parte dell’Acquirente.
15.Risarcimento Danni
15.1. Il risarcimento del danno dovuto dal Fornitore all'Acquirente, a qualsiasi titolo dovuto e salva la responsabilità per dolo o colpa grave, non potrà in alcun caso eccedere un importo massimo pari al 100% del prezzo di vendita del Prodotto che ha dato origine al danno.
16.Manleva e indennizzo
16.1. L'Acquirente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore contro ogni pretesa, danno, responsabilità, costo o spesa (incluse le spese legali), sollevati da terzi, che siano conseguenza diretta o indiretta di:
a) Qualsiasi violazione da parte dell'Acquirente degli obblighi e delle garanzie previste dalle presenti CGV;
b) Qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale, di marchi, brevetti, segreti commerciali o di qualsiasi altro diritto di terzi, derivante dall'utilizzo da parte dell'Acquirente;
c) Atti di negligenza, dolo o condotta compromettente dell'Acquirente nell'utilizzo dei prodotti.
16.2 L'Acquirente deve verificare tempestivamente ogni eventuale difformità esistente e l'idoneità dei Prodotti al proprio specifico processo produttivo o applicazione. L'Acquirente si impegna a tenere indenne il Fornitore da ogni responsabilità derivante dalla mancata o errata osservanza di tali obblighi e delle istruzioni di conservazione e manutenzione.
17.Inadempimento e Clausola Risolutiva Espressa
17.1. Il Fornitore avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta all'Acquirente a mezzo PEC all’indirizzo agroplast@pec.it o raccomandata A/R, qualora l'Acquirente si renda inadempiente ad una delle seguenti obbligazioni essenziali:
a) Mancato pagamento entro i termini contrattuali (art. 6);
b) Violazione degli obblighi relativi alla Proprietà Industriale (art. 4);
c) Inosservanza della Riserva di Proprietà (art. 7).
18.Riservatezza
18.1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Riservate oggetto di scambi telematici, telefonici e scritti, utilizzando tali informazioni esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto. La Parti si impegnano a non divulgare, direttamente o indirettamente, tali informazioni a terzi senza il preventivo consenso scritto di ciascuna di esse.
18.2. L'obbligo di riservatezza si estende a dipendenti, collaboratori, consulenti e subappaltatori di ciascuna Parte, i quali dovranno essere informati sull'obbligo e vincolati a rispettarlo con un impegno non meno restrittivo di quello previsto dal presente articolo.
18.3. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che:
a) Siano di dominio pubblico al momento della divulgazione o lo diventino successivamente per cause non imputabili alle Parti;
b) Siano già note alle Parti prima della conclusione del presente contratto;
c) Siano state ottenute dalle Parti mediante terzi che le hanno divulgate legittimamente;
d) Debbano essere divulgate in forza di disposizioni di legge o per ordine di un'autorità giudiziaria o amministrativa. In tal caso, la Parte precettata dall’Autorità dovrà informare tempestivamente l'altra Parte della richiesta, nei limiti di legge.
18.4. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno validi e vincolanti per tutta la durata del contratto e sopravvivranno alla sua cessazione (per qualsiasi causa sia essa imputabile) per un periodo di 2 (due) anni.
18.5. Fatto salvo ogni altro rimedio legale, in caso di violazione della presente clausola, la Parte le cui informazioni saranno state divulgate senza il suo legittimo consenso, avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti, oltre all'adozione di misure inibitorie d'urgenza.
19.Privacy e trattamento dei dati
19.1. Il trattamento dei dati personali delle Parti è soggetto al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Le Parti riconoscono che, con riferimento all’accettazione dell’offerta o alla conferma dell’ordine, si delineano due distinti ambiti di trattamento:
a) Trattamento Dati Contrattuali: Il Fornitore tratta i dati dell'Acquirente (es. anagrafica, contatti, dati di pagamento) in qualità di Titolare del Trattamento.
19.2. Le Parti riconoscono che il trattamento dei dati personali da parte del Fornitore è regolato in dettaglio da un documento separato e vincolante ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, denominato Accordo sul Trattamento dei Dati (DPA), in allegato alle presenti CGV e parte integrante dello stesso.
19.3. Il Fornitore si impegna a:
a) Trattare i dati personali esclusivamente su istruzione documentata dell'Acquirente;
b) Garantire la riservatezza e l'impegno alla riservatezza di tutte le persone autorizzate al trattamento;
c) Adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio.
19.4. L’Acquirente, informato dei propri diritti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento), può esercitare tali diritti in qualsiasi momento.
20.Clausola per Acquirenti Consumatori
20.1. Qualora l'Acquirente sia un "Consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), l'eventuale nullità o inefficacia di una delle presenti clausole non comporta la nullità del Contratto, e si applicano le norme inderogabili di tale Codice del Consumo in materia di garanzia legale.
21.Legge Applicabile e Foro Competente
21.1. Il presente contratto e tutti i rapporti giuridici da esso derivanti sono regolati esclusivamente dalla Legge della Repubblica Italiana.
21.2. Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa al presente contratto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, qualora l'Acquirente agisca nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale le Parti convengono di devolvere la competenza in via esclusiva al Foro di Verona.
21.3. Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa al presente contratto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sia un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale), la competenza territoriale inderogabile è del Giudice del luogo di residenza o di domicilio eletto del consumatore, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
22.Disposizioni Varie
22.1. Qualora una o più disposizioni delle presenti CGV fossero ritenute invalide o inapplicabili, ciò non pregiudicherà la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni.
22.2. Le presenti CGV e i relativi Allegati Tecnici costituiscono l'intero accordo tra le Parti e prevalgono su ogni altra intesa o accordo verbale precedentemente intercorso.
22.3 Qualsiasi modifica, integrazione o deroga alle presenti CGV dovrà essere pattuita tra le Parti e dovrà risultare da atto sottoscritto da entrambe le Parti, a pena di nullità.
22.4 Qualora una o più disposizioni delle presenti CGV siano ritenute nulle o inefficaci ai sensi della legge applicabile, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. In tal caso, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida con una disposizione legalmente valida che rifletta, per quanto possibile, l'intento e lo scopo economico della clausola originaria.
22.5 Il mancato o ritardato esercizio di un diritto da parte di una delle Parti ai sensi delle presenti CGV non costituisce rinuncia a tale diritto, né pregiudica il suo successivo esercizio. Nessun inadempimento, tollerato dalla Parte non inadempiente, costituirà una rinuncia a far valere l'inadempimento stesso o qualsiasi altro inadempimento futuro.
22.6 Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate in forma scritta e si considereranno validamente eseguite se inviate tramite posta elettronica certificata (PEC), raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) o corriere espresso, agli indirizzi forniti dalle Parti.

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